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Storia
Le
Fondazioni di origine bancaria
sono 881,
diverse per dimensione e operatività territoriale, e perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Sono nate quasi per caso vent'anni fa da quella riforma del credito meglio conosciuta come Legge Amato (legge di delega n. 218 del 30 luglio 1990 e i relativi decreti applicativi) che, sotto la spinta esercitata dalla I e dalla II Direttiva europea in materia creditizia riguardanti la libertà di stabilimento e la despecializzazione bancaria, portò a una profonda e radicale trasformazione delle originarie Banche del Monte e Casse di Risparmio, enti creditizi con una forte connotazione solidaristica sorti per lo più agli inizi dell'Ottocento (ma alcuni come il Monte dei Paschi di Siena addirittura quattro secoli prima).
La riforma Amato determinò la separazione dell'attività creditizia da quella filantropica.
L'attività creditizia fu scorporata e attribuita alle Casse di Risparmio Spa e alle Banche del Monte Spa, ormai società profit, commerciali private, disciplinate dal Codice Civile e dalle norme in materia bancaria analogamente alle altre banche. Mentre le attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico rimasero proprie delle neonate Fondazioni.
All'inizio le Fondazioni di origine bancaria furono pensate quasi esclusivamente come depositarie dei patrimoni delle Casse da privatizzare. Ad esse fu, dunque, data la proprietà delle azioni in cui era stato ripartito il patrimonio delle Casse ed ebbero l'obbligo di mantenerne la maggioranza fino al 1994, con l'entrata in vigore della legge n. 474 che lo eliminava. Successivamente, con la cosiddetta Legge Ciampi, la 461 del 1998, e il relativo decreto applicativo n. 153 del 1999, alle Fondazioni fu imposto un obbligo opposto: quello di rinunciare al controllo delle relative banche. Un obbligo tuttora vigente, salvo per le Fondazioni con patrimonio contabile netto inferiore a 200 milioni di euro nel 2002 o con sede in regioni a statuto speciale (art. 4 decreto legge n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, che ha sostituito il comma 3 bis dell'art. 25 del decreto legislativo n. 153/99).
Il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria e la loro identità di soggetti privati non profit, protagonisti del terzo settore, sono stati, peraltro, pienamente e definitivamente chiariti dalla Corte Costituzionale nel settembre 2003, con una fondamentale sentenza (la n. 300) che le ha confermate come "persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" e le ha collocate a pieno titolo "tra i soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali".
Le Fondazioni di origine bancaria non hanno alcun ruolo gestionale nelle banche di cui sono azioniste
(è allocato in attività bancarie poco più di un terzo del loro patrimonio complessivo). Esse sono, infatti, investitori istituzionali che dall'investimento dei loro patrimoni traggono gli utili necessari per svolgere l'attività filantropica, che si concretizza in circa un miliardo e mezzo di donazioni all'anno, rivolte a vari settori di interesse collettivo, fra i quali i principali sono:
arte, attività e beni culturali; ricerca; educazione, istruzione e formazione; volontariato, filantropia e beneficenza; sviluppo locale; assistenza sociale; salute pubblica; protezione e qualità ambientale; sport e ricreazione.
In questi settori le Fondazioni intervengono sia direttamente sia tramite progetti realizzati da soggetti terzi, privati e pubblici, purché non profit; non possono, infatti, fare donazioni a soggetti profit o a singoli cittadini.
Le Fondazioni intervengono nella vita sociale ed economica del Paese sia in quanto soggetti filantropici, sia nella loro veste di importanti investitori istituzionali.
La loro esistenza ha prodotto numerosi vantaggi per l'Italia:
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ha favorito la ristrutturazione del sistema bancario, in particolare attraverso importanti processi di integrazione;
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ha generato risorse per realizzare in modo autonomo e sussidiario progetti con finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico su proposta delle Fondazioni stesse, del Terzo settore e degli Enti locali, contribuendo così a ridurre il divario che caratterizza l'Italia rispetto al mondo anglosassone in relazione alla presenza di iniziative e istituzioni private nei settori, ad esempio, della ricerca scientifica, della tutela del paesaggio, dei beni artistici e della solidarietà sociale;
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ha creato occasioni di partenariato con soggetti pubblici locali e nazionali (per esempio, con Cassa Depositi e Prestiti Spa).
Tutto ciò grazie a caratteristiche identitarie riassumibili in: capacità di gestire la loro autonomia, senso di responsabilità, attitudine alla sussidiarietà, che le accomuna tutte, anche se non possono essere considerate un "unicum".
Ciascuna Fondazione, infatti, è un soggetto totalmente autonomo: ha un proprio statuto, che prevede in modo diverso la composizione degli organi sociali; ha scopi statutari diversificati, anche per rispettare la cultura non uniforme derivante dalla diversità della localizzazione e dell'origine. In base alla storia delle rispettive Casse, infatti, alcune Fondazioni sono di natura istituzionale (le Casse originarie erano nate con il contributo di enti e di organizzazioni della società civile), altre di natura associativa (le Casse originarie erano sorte come società anonima e con conferimenti patrimoniali di privati cittadini). Oggi la differenza fra le due consiste esclusivamente nel fatto che le associative conservano tuttora l'Assemblea dei Soci quale assise degli originari fondatori. Per entrambe gli organi di governo sono: l'Organo di Indirizzo, quello di Amministrazione e quello di Controllo.
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Inizialmente le Fondazioni erano 89, di cui 82 originate da Casse di Risparmio, 6 da Istituti di Credito di Diritto Pubblico e 1 da un Monte di Credito su pegno di seconda categoria, sono diventate 88 nel corso del 2004, in seguito ad un processo di aggregazione che ha interessato due di esse.
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