ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA
FONDAZIONI

 
 
 
 
 

Evoluzione normativa

Le Fondazioni sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento dell'azienda bancaria, ai sensi della legge "Amato" del 1990. Inizialmente esse erano disciplinate dalle poche norme del d.lgs. n. 356/90, attuativo dei principi fissati nella legge di delega (l. n. 218/90).

Fino al 1994 le Fondazioni avevano l'obbligo di mantenere il controllo della maggioranza del capitale sociale delle Casse di Risparmio, dette anche banche conferitarie. Con l'entrata in vigore della legge n. 474/94 tale obbligo fu eliminato e furono introdotti incentivi fiscali per la dismissione delle partecipazioni detenute dalle Fondazioni (direttiva "Dini" dello stesso anno). Ciò ha favorito l'avvio di un processo di diversificazione degli assetti societari delle banche partecipate, che ha consentito di coniugare il raggiungimento di una dimensione adeguata delle società partecipate alle esigenze del mercato con il mantenimento del radicamento territoriale delle banche stesse.

Nel 1998, con l'approvazione della legge di delega 23 dicembre 1998, n.461 (c.d. legge "Ciampi") e con il successivo decreto applicativo n. 153/99, il legislatore ha provveduto, da un lato, a creare i presupposti per un completamento del processo di ristrutturazione bancaria avviato con la legge "Amato" e, dall'altro, a realizzare una revisione della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni. Per effetto della riforma attuata dalla legge "Ciampi", la cui prima fase si concluse con l'approvazione degli statuti da parte dell'Autorità di vigilanza (Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), "le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" (art. 2 d.lgs 17 maggio 1999, n.153).

Con la legge "Ciampi", inoltre, l'iniziale obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie è stato sostituito da un obbligo opposto: la perdita da parte delle Fondazioni del controllo delle società stesse. Per incentivare la perdita del controllo fu previsto dalla legge un regime di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate nella dismissione. Tale disciplina fiscale, la cui durata temporale era dapprima limitata ai 4 anni successivi all'entrata in vigore del decreto applicativo (15 giugno 2003) è scaduta il 31 dicembre 2005.

In base all’ultimo bilancio di sistema (2008), su 88 Fondazioni 18 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie; 55 ne detengono una quota minoritaria; le altre 15 - che nel loro complesso, rappresentano il 4,4% del totale dei patrimoni delle Fondazioni - hanno più del 50%, peraltro nel pieno rispetto della normativa vigente, in quanto l’originario obbligo di perdere il controllo delle conferitarie è stato eliminato (tramite il DL n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003) per le Fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro oppure operanti prevalentemente in regioni a statuto speciale.

La legge n. 212/2003, inoltre, ha introdotto la possibilità per le Fondazioni di investire una quota (non superiore al 10%) del loro patrimonio in immobili non strumentali, senza perdere la qualificazione fiscale di ente non commerciale. Questa quota, inizialmente fissata al 10% del patrimonio, con l'art. 52 del D.L. n. 78 del 2010, come modificato dalla legge di conversione, è stata portata al 15%. Lo stesso articolo consente a tutti i soggetti che non applicano gli IAS, e dunque anche alle Fondazioni, di non svalutare le attività finanziarie in presenza di transitorie turbolenze di mercato anche per l'esercizio 2010 (estensione dell'applicazione del D.L. n. 185 del 2008).

Alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 153/99 hanno fatto seguito, ad opera del Ministero del Tesoro, quale Autorità di vigilanza pro-tempore sulle Fondazioni, un atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti (Provvedimento 5 agosto 1999) ed uno recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 (Provvedimento 19 aprile 2001).

A fine 2001, il Governo, con la legge finanziaria per il 2002, legge n. 448/01, apportò profonde modificazioni alla riforma "Ciampi" (art. 11), intaccandone l'essenza rappresentata, da un lato, dalla natura privatistica delle Fondazioni, dall'altro, dalla loro autonomia gestionale.

Le Fondazioni in più occasioni espressero contrarietà in merito all'intervento del legislatore, godendo dell'appoggio di buona parte del mondo della cultura, del volontariato, delle organizzazioni internazionali e dello stesso mondo politico. Il mondo del volontariato redasse un manifesto chiedendo di confermare per le Fondazioni il ruolo sussidiario e non sostitutivo di quello pubblico e di continuare a valorizzare l'apporto della società civile all'operato di queste organizzazioni.

L'art. 11 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) subì un radicale ridimensionamento da parte della Magistratura cui si erano rivolte le Fondazioni. A seguito del ricorso delle Fondazioni, il Tar del Lazio ravvisò la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale nel citato art. 11 e, con l'ordinanza n. 803/2003, dispose la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per verificarne la coerenza con il dettato costituzionale.

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale si è pronunciata con le sentenze 300 e 301 del 29 settembre 2003, con le quali ha fatto finalmente, chiarezza sul ruolo e sull'identità delle Fondazioni di origine bancaria, che sono state così definitivamente consacrate come "persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale" collocate a pieno titolo "tra i soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali".

In sintesi, la Corte Costituzionale:
  • ha affermato che l'evoluzione legislativa intervenuta dal 1990 ha spezzato quel "vincolo genetico e funzionale", "vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante";
  • ha sancito definitivamente la natura privata delle Fondazioni di origine bancaria, ribadendo che sono collocate nell'ordinamento civile e che, quindi, la competenza legislativa sulle stesse compete allo Stato (art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione);
  • ha dichiarato incostituzionale la prevalenza negli organi di indirizzo delle Fondazioni dei rappresentanti di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane (cioè gli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 della Costituzione);
  • ha stabilito al contrario che la prevalenza deve essere assegnata a una qualificata rappresentanza di enti, pubblici e privati, espressivi della realtà locale;
  • ha valutato incostituzionale l'utilizzo di atti amministrativi da parte dell'Autorità di Vigilanza che comprimano indebitamente l'autonomia delle Fondazioni: cioè gli atti di indirizzo di carattere generale o i regolamenti intesi a modificare l'elenco dei settori di utilità sociale;
  • ha definito il concetto di controllo congiunto da parte di più Fondazioni presenti contemporaneamente nell'azionariato di una banca, evidenziando che esso sussiste solo se fra di esse c'è un patto di sindacato accertabile;
  • ha ridimensionato gli spazi delle incompatibilità delle cariche per i membri degli organi delle Fondazioni, stabilendo che vale solo per la presenza in società che siano in rapporto di partecipazione o di controllo con la banca conferitaria.
I pronunciamenti della Corte Costituzionale, intesi a configurare in maniera risolutiva l'identità delle Fondazioni di origine bancaria appartenenti ai "soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali", privati e autonomi, sono stati ripresi dal regolamento attuativo (D.M. 18 maggio 2004, n. 150) della legge n. 448, concludendo, così, il lungo periodo di incertezza che ha condizionato l'operatività delle Fondazioni e permettendo loro di dispiegare appieno il loro ruolo a favore delle comunità locali di riferimento e dell'intera collettività nazionale.

In conclusione, l'evoluzione registratasi dal 1990, data di nascita delle Fondazioni, a oggi, le vede definitivamente ricondotte nell'alveo del diritto privato.

L'articolo 52 del D.L. n. 78 del 2010, che dà l'interpretazione autentica dell'art. 10 del d.lgs. n. 153/99 (Legge Ciampi), attribuisce il ruolo di Autorità di vigilanza di legittimità sulle Fondazioni di origine bancaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, indipendentemente dal fatto che esse abbiano o meno il controllo delle relative banche, fino a che non sia stata costituita, nell'ambito di una riforma organica delle persone giuridiche private di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile, una nuova Authority sul non profit, alla quale riferirebbero in quel caso le sole Fondazioni di origine bancaria che abbiano dismesso il controllo delle banche.

Lo stesso articolo 52, come modificato dalla legge di conversione, chiama, inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come tutte le Authority, a relazionare ogni anno il Parlamento, entro il 30 giugno, circa l'attività svolta dalle Fondazioni nell'anno precedente, "con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni".
 

Aggiornamento al 8 settembre 2010 

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